di Francesco Cappello
Articolo I [1][2][3].
Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.
Articolo II.
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Articolo III.
Saranno puniti i seguenti atti:
a) il genocidio;
b) l’intesa mirante a commettere genocidio;
c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
d) il tentativo di genocidio;
e) la complicità nel genocidio.
Articolo IV.
Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.
Articolo V.
Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III.
Articolo VI.
Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.
Articolo VII.
Il genocidio e gli altri atti elencati nell’articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell’estradizione.
Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l’estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.
Articolo VIII.
Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all’articolo III.
Articolo IX.
Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia [1].
L’accusa di genocidio del Sudafrica allo Stato di Israele
Il 29 dicembre 2023, la Repubblica del Sudafrica ha inoltrato una richiesta formale alla Corte Internazionale di Giustizia, l’organo giudiziario principale delle Nazioni Unite [3]. La richiesta riguarda presunte violazioni degli obblighi derivanti dalla Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio da parte dello Stato di Israele nella Striscia di Gaza. Facendo riferimento alla Convenzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, il Sudafrica ha chiesto alla Corte di esaminare e dichiarare la responsabilità di Israele per atti che possono essere considerati di genocidio nei confronti del popolo palestinese, gruppo protetto dalla Convenzione.
Il Sudafrica ha chiesto altresì alla Corte di adottare misure cautelari volte a far cessare e prevenire qualsiasi atto in violazione degli obblighi scaturenti dalla Convenzione.
La Corte ha riconosciuto la presenza di tutti quei requisiti fondamentali che sono risultati soddisfatti per la prosecuzione della causa ed ha emesso un’ordinanza, prima che la stessa emetta la decisione finale, ritenendo necessario indicare tali misure al fine di proteggere i diritti reclamati dal Sudafrica che la Corte ha ritenuto plausibili. Le misure cautelari creano obblighi giuridici internazionali per qualsiasi parte a cui siano indirizzate.
A seguire le misure cautelari disposte dalla Corte a carico di Israele:
“Lo Stato di Israele deve, in conformità ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, nei confronti dei palestinesi a Gaza, adottare tutte le misure a sua disposizione per impedire la commissione di tutti gli atti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo II di questa Convenzione, in particolare:
(a) uccidere membri del gruppo;
(b) arrecare gravi lesioni corporali o mentali ai membri del gruppo;
(c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita atte a determinarne la distruzione fisica totale o parziale; e
(d) imporre misure intese a prevenire nascite all’interno del gruppo;
Lo Stato di Israele deve garantire con effetto immediato che le sue forze armate non compiano atti descritti al punto 1 sopra;
Lo Stato di Israele deve adottare tutte le misure a sua disposizione per prevenire e punire l’istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio nei confronti dei membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza;
Lo Stato di Israele deve adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e assistenza umanitaria urgentemente necessari per affrontare le avverse condizioni di vita dei palestinesi nella Striscia di Gaza;
Lo Stato di Israele deve adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo II e dell’articolo III della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio contro i membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza;
Lo Stato di Israele deve presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate per dare attuazione a questa ordinanza entro un mese a partire dalla data di questa ordinanza.”
L’ordinanza evidenzia che la richiesta di pronunciamento da parte del Sudafrica per genocidio è stata “ritenuta ammissibile e fondata e che Israele abbia la responsabilità di garantire che il genocidio non si compia, divenendone reo non solo nel determinarlo ma altresì nel non prevenirlo. Una esplicita affermazione di imputazione dei fatti e delle sue conseguenze”.
Si veda a integrazione di quanto sopra riportato il documento redatto dagli organizzatori della
Campagna Mobilitiamoci contro il genocidio! a cui invitiamo ciascuno ad aderire.
Il documento verrà integralmente trasmesso al Governo del Sudafrica, alla Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU e ai membri dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Oltre ai firmatari che hanno già sottoscritto, promosso e organizzato, questa mobilitazione, sarà indicato il nominativo di chiunque voglia aderire all’iniziativa.
Per aderire sarà sufficiente precisare:
Nome, Cognome, professione e provincia, e dichiarare “aderisco” compilando l’apposito modulo accessibile nel canale Telegram della Campagna Mobilitiamoci contro il genocidio!
Note
[1] Qui puoi leggere il testo integrale con i 19 articoli della Convenzione del 48
[2] Data di adozione 9/12/1948 – Data di entrata in vigore 12/1/1951
Organizzazione – ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni – Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 260 (III) A del 9 dicembre 1948. Entrata in vigore internazionale: 12 gennaio 1951.
Testo in lingua originale (inglese)
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
Stato delle ratifiche
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
Riserve e dichiarazioni
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
Annotazioni relative all’Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 153 dell’ 11 marzo 1952 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1952). Data dell’adesione: 04 giugno 1952 (Gazzetta Ufficiale n 161 del 14 luglio 1952). Entrata in vigore per l’Italia: 02 agosto 1952. Stati Parti al 1° Gennaio 2018: 149.
[3] La Corte internazionale di giustizia, nota anche con il nome di Tribunale internazionale dell’Aia, spesso indicata con l’acronimo CIG è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Essa non va confusa con la Corte penale internazionale, istituita nel 2002, non legata all’Onu anch’essa con sede all’Aja.
Il termine genocidio dal greco genos (clan, gruppo) e dal latino caedere (uccidere) fu inizialmente proposto, nel 1943, da Raphael Lemkin, un pubblico ministero ebreo polacco che ebbe un ruolo fondamentale nella costruzione della Convenzione del 48. Il Genocidio si differenzia da altri crimini di massa quali la Pulizia etnica, l’Eterocidio, il Politicidio, tutti di gravità estrema, tuttavia non corrispondenti a crimini di identica natura. Sono tre i genocidi riconosciuti all’unanimità come tali: il genocidio degli Armeni dell’Impero ottomano, il genocidio degli Ebrei d’Europa e quello dei Tutsi in Ruanda.
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