L’Associazione Avvocati Liberi ha presentato una diffida all’Aifa chiedendo la revoca delle autorizzazioni dei cinque sieri vaccinali (Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen, Novavax) immessi in commercio sotto condizione. Le autorizzazioni, chiariscono gli avvocati – sono state rilasciate sul presupposto dell’insussistenza di farmaci alternativi disponibili, condizione indispensabile secondo il Regolamento CE n. 507/2006 per quelle immissioni basate su farmaci con triplice in corso e privi dei dati prescritti, proprio come avvenuto in questo caso mediante autorizzazioni condizionate con la scadenza annuale. In sintesi, nel documento inviato ad Aifa, l’Ali fa istanza di revoca o, in subordine, di declaratoria della sopravvenuta decadenza e/o inefficacia delle Determine dell’Agenzia Italiana del Farmaco di approvazione dei sieri “vaccinali”.
Vaccini, non sussistenza degli elementi giustificativi
Secondo l’associazione di avvocati «il presupposto delle autorizzazioni è venuto meno, dal momento che sono stati approvati da AIFA numerosi farmaci quali Anakinra, Baricitinib, Sarilumab, Sotrovimab, Casirivimab e Imdevimab, e molti altri da EMA». Più semplicemente non ci sono più «i presupposti e gli elementi giustificativi per i quali le autorizzazioni erano state date, essendo sopraggiunte cure alternative disponibili che privano del presupposto giuridico e legale l’atto autorizzatorio».
Vaccini, attentato all’incolumità
Sono tassativi gli avvocati: «Somministrare tali farmaci alla popolazione costituisce un grave attentato alla incolumità ed alla salute individuale e collettiva». Ed aggiungono «Senza entrare nell’analisi di efficienza di tali “vaccini” – sui quali ci sarebbe moltissimo da discutere – l’esistenza di farmaci, cure e terapie autorizzate, riconosciute come valide per il trattamento della malattia covid-19, rende del tutto inutile, pro futuro, continuare a somministrare sieri sperimentali tra i cui effetti collaterali è indicata dal produttore “la morte»”. Ricordiamo che Ali è un’associazione che ha lo scopo di attivare i mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento giuridico per la difesa della personalità dello Stato e dei diritti soggettivi, individuali e collettivi, indicati dall’art. 13 all’art. 47 della Costituzione della Repubblica, sia in sede stragiudiziale che in quella giudiziale.
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