La camera dei deputati ha approvato a larghissima maggioranza il Ddl 1660, col quale senza troppi giri di parole, si istituisce in Italia lo stato di polizia.
A memoria è difficile trovare momenti del corso della storia d’Italia caratterizzata da tante forme di repressione e con delle vere e proprie punizioni carcerarie in un contesto dove gli istituti penali italiani vivono il peggior momento se mai hanno avuto lustri migliori. La gestione, i diritti negati, la violenza di ogni genere nel carcere e ora l’emergenza anche nei carceri minorili sono il segno di un degrado profondo dove si necessità di interventi di miglioramento e non aumentare la pressione.
La n uova proposta del Ddl 1660 inasprisce e punisce configurando i seguenti reati:
– Il blocco stradale e quindi gli scioperi diventano reato penale con condanne fino a 2 anni di carcere;
– le proteste in carcere o nei Cpr possono essere punite col carcere fino a 20 anni;
– idem per chi protesta contro le grandi opere;
– Anche la “propaganda” delle lotte è punibile fino a 6 anni, essendo considerata “terrorismo della parola”;
– carcere fino a 7 anni per chi occupa una casa sfitta o solidarizza con le occupazioni;
– Fino a 15 anni per resistenza attiva
– Fino a 4 anni per resistenza passiva (nuovo reato, ribattezzato “anti-Ghandi”)
– Facoltà per forze dell’ordine di detenere una seconda arma personale al di fuori di quella di ordinanza e al di fuori del servizio.
– Carcere immediato anche per le madri incinte o con figli di età inferiore a un anno
– Dulcis in fundo, si vieta agli immigrati senza permesso di soggiorno finanche l’uso del cellulare, vincolando l’acquisto della SIM al possesso del permesso.
Tutto ciò col silenzio complice delle “opposizioni parlamentari” , le quali al di là di un voto contrario puramente di bandiera non hanno mosso un dito per contrastare realmente le nuove leggi “fascistissime”, peggiorative rispetto allo stesso codice Rocco.
Anzi: su circa 160 parlamentari, al momento del voto a Montecitorio l’”opposizione” ne aveva in aula soltanto 91!!!
Non solo: prima della votazione finale del Ddl, PD e 5 stelle hanno presentato alcuni ordini del giorno (recepiti dal governo) che impegnavano quest’ ultimo ad incrementare la spesa per assumere nuovi agenti di polizia e di guardie penitenziarie : l’ennesima riprova di come, al di la di qualche sfumatura, nella sostanza siano tutti uniti nella direzione di un inasprimento dei dispositivi repressivi, funzionale alla guerra e all’economia di guerra, cioè di fatto all’introduzione di una vera e propria legge marziale!
Il testo – che passa ora all’esame del Senato – prevede diverse modifiche al codice penale, tra le quali l’introduzione del nuovo reato di cui all’art. 415-bis c.p. (rubricato “rivolta all’interno di un istituto penitenziario”), secondo il quale “chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto comma si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa“.
Sempre in tema di resistenza passiva, si segnala la modifica in tema di “rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti” – all’interno del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – attraverso l’introduzione di una nuova disposizione ai sensi della quale “chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da uno a sei anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto periodo si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa“.
In tema di norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione (decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66), si propone di modificare l’art. 1-bis comma 1 aggiungendo, al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» le seguenti: «o ferrata» e di sostituire le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» con le seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro», nonché di sostituire il secondo periodo con il seguente: «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite» (così, di fatto, prevedendo che i cd. blocchi stradali o ferroviari siano puniti a titolo di illecito penale e non di illecito amministrativo).
Ddl 1660 testo proposto alla Camera e al Senato
leg.19.pdl_.camera.1660_A.19PDL0096100
Dossier Camera dei Deputati ddl 1660
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