di Francesco Cappello,
Il ddl 1004 proposto dalla lega intenderebbe impedire le manifestazioni di dissenso “antisemite” dei cittadini italiani
Le “Disposizioni di legge per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo“ del 30 gennaio 2024
Si tratta di tre articoli pienamente coerenti con la progressiva chiusura degli spazi politici, atti a limitare, controllare e impedire manifestazioni in cui si criticano le istituzioni israeliane. Esso vorrebbe tutelare le istituzioni e la storia ebraica.
Così si apre il ddl [1]
ONOREVOLI SENATORI. – Alla luce del conflitto armato attualmente in corso in Medio Oriente e delle ripercussioni che tale guerra ha sul nostro Paese, anche sul piano civile, visto l’interesse mediatico dimostrato dagli organi di informazione e le numerose manifestazioni di cittadini, nasce l’esigenza della presente proposta che è finalizzata ad adottare nell’ambito della legislazione vigente la definizione operativa di antisemitismo.
La parola antisemitismo entra così nel linguaggio giuridico italiano; un po’ come la parola mafia che fu sdoganata per la prima volta in un documento ufficiale nel 1865 dal prefetto di Palermo, Cesare Mori, in un rapporto inviato al governo centrale italiano, essa permise poi di parlare di antimafia e di istituire le prime Commissioni Parlamentari di inchiesta sulla mafia del ’63 e del ’72.
Bisognerebbe però che qualcuno spiegasse, a chi ha stilato il disegno di legge, come la parola antisemita, usata nell’accezione di chi sarebbe contro gli ebrei, quale cultore di ideologia nazista, seppure invalsa nell’uso corrente, non abbia alcun fondamento; le Lingue semitiche sono, infatti, un gruppo di lingue comprendente il babilonese e l’assiro, l’ebraico e l’aramaico, l’arabo e l’etiopico [2].
Arabo ed ebraico sono quindi entrambe lingue e popolazioni di una stessa area geografica. Chissà perché antisemitismo, anche nel linguaggio giuridico, debba indicare avversione nei confronti degli Ebrei, della loro cultura, delle loro istituzioni.
Nella parte finale del comma 2 dell’art. 1 si legge ciò che si dovrà intendere per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.
Il ddl nel tentativo apparente di tutela di un popolo che in passato ha subito genocidio vorrebbe maldestramente ed incostituzionalmente controllare ed impedire le manifestazioni a favore di un altro popolo che sta subendo atti genocidiari.
A fronte di una possibile escalation delle manifestazioni della società civile, a favore della popolazione palestinese, in pieno dissenso con le politiche di cooperazione della nostra classe dirigente con Israele, sotto processo per atti genocidiari presso la Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU (CIG) (a cui si sono associati diverse decine di Paesi – Il numero complessivo dovrebbe essere ormai prossimo a cento), la lega di Matteo Salvini ha deciso di correre ai ripari per arginare e bloccare quella che sarebbe “l’ondata di antisemitismo” nel Paese, con un disegno di legge: Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo, d’iniziativa dei senatori leghisti Romeo, Pirovano e Bergesio, comunicato alla presidenza il 30 gennaio 2024.
Divenuta legge dello Stato sarebbero vietate le manifestazioni giudicate antisemite per aver adottato slogan, simboli ed atti considerati antisemiti. Una manifestazione pubblica di pensiero come quella di Ghali, Dargen D’Amico o le parole di un qualsiasi giornalista che scrivesse e pubblicasse un suo pezzo giudicato troppo pro palestina e quindi tacciabile di antisemitismo, potranno essere sanzionabili.
Avranno dimenticato, i nostri legislatori l’articolo 21 della Costituzione?
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria.
Il 7 ottobre 2024 come l’11 settembre 2001
Torna alla mente l’immediata promulgazione, dopo i fatti dell’11 settembre 2001, dell’USA Patriot Act,una legge federale, limitativa delle libertà personali, per motivi emergenziali di sicurezza nazionale: la legge per unire e rafforzare l’America fornendo strumenti adeguati necessari per intercettare e ostacolare il terrorismo. Si tratta di una serie di norme che hanno rinforzato il potere dei corpi di polizia e di spionaggio statunitensi, con lo scopo di ridurre il rischio di attacchi terroristici negli Stati Uniti, anche a discapito di privacy e libertà di movimento dei cittadini.
Nel preambolo del ddl leggiamo:
Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre compiuto dall’organizzazione terroristica Hamas con altri movimenti alleati della galassia terroristica islamista, come il Jihad islamico palestinese, i focolai di antisemitismo già presenti in tutta Europa (documentati per l’Italia dal CDEC e dall’Eurispes) si sono estesi e propagati sotto la veste di antisionismo, dell’odio contro lo Stato Ebraico e del suo diritto ad esistere e difendersi.
l’articolo 2 del DDL autorizza il capo del governo ad adottare, usando come strumento legislativo l’ormai famigerato dpcm “il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”,
“al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo”
di
“creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo (…) avuto riguardo sia ai crimini d’odio che agli atti di natura incidentale” (Cosa si debba intendere per atti di natura incidentale non è dato sapere. Si capisce bene però che il governo intende istituire una vera e propria black list schedando chi si dovesse macchiare di atti di antisemitismo)
e di predisporre
“apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di social media nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti”
e di intervenire in campo educativo con
“un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo (…) nonché circa i pregiudizi e gli stereotipi nei confronti degli Ebrei, ivi incluse le possibili teorie complottistiche che ne possono derivare”
e per il
“personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato“
nonché campagne di informazione
“sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale“
finalizzate
“alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo” e “nell’ambito delle attività associative e sportive“.
all’art.3 è infine previsto
“Il diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblicaper ragioni di moralità”
motivabile
“anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge”.
Come si vede l’articolo 3 modifica il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS ove come è noto si stabilisce che “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore”. come previsto dall’art.17 della Costituzione
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Secondo il TULPS la comunicazione è dovuta per regolamentare il traffico e simili. Ora però si dà al questore la possibilità di diniego preventivo ed è così che, con ogni probabilità, saranno vietate le manifestazioni pro Palestina che contestano il sionismo.
Se avvenisse un miracolo e il Presidente della Repubblica rinviasse la legge alle Camere, nel caso di seconda approvazione da parte del Parlamento egli sarebbe costretto a firmarla; in tal caso non rimarrebbe che (a seguito di un giudizio davanti ad un giudice) chiedere al tribunale di reinviare la questione alla Corte Costituzionale, nella speranza che quest’ultima ne riconosca l’incostituzionalità dichiarando la legge illeggittima retroattivamente, cancellandola così definitivamente dal nostro ordinamento.
È perciò quanto mai importante che i cittadini italiani conoscano il disegno leghista perché possano esercitare in questa fase le dovute pressioni in grado di convincere la lega a ritirare da subito il ddl 1004 o il Parlamento a non approvarlo.
Torna in mente il viaggio di Salvini in Israele
In veste di vicepresidente del consiglio e ministro dell’interno, Salvini, l’11 dicembre 2018, pronunciò per l’occasione le seguenti parole:
«Il nascente antisemitismo fa rima con l’estremismo islamico a cui qualcuno non presta necessaria attenzione (…) per un ministro dell’Interno, Israele è uno dei modelli dell’anti-terrorismo, di intelligence, di controllo del territorio, di difesa dei confini: da questo punto di vista vado a studiare e imparare. E poi vado a rinsaldare tra Italia e Israele, che per me sono fondamentali».
L’Italia, ottemperando all’ordinanza preventiva della Corte del Sudafrica, dovrebbe piuttosto smettere qualsiasi cooperazione militare con Israele procedendo alla abrogazione immediata della legge 94 del 2005 che la codifica, e riconoscere in modo bilaterale lo Stato di Palestina (vedi L’Italia riconosca lo Stato di Palestina) aggiungendosi ai 139 Stati che nel mondo lo hanno già fatto.
Sono ora ben tre i motivi di complicità (vedi Italia collaborazionista?) dell’Italia con i crimini che Israele sta compiendo a danno del popolo palestinese:
la cooperazione militare con Israele (vedi Da vent’anni li aiutiamo a compiere i peggiori crimini), la partecipazione del nostro paese al taglio dei finanziamenti dell’UNWRA, il tentato furto del gas palestinese (vedi Genocidio con furto. Nel mirino i corvi e gli avvoltoi dell’ENI che volteggiano su Gaza Marine).
Noi, rappresentanti della società civile, abbiamo il dovere di mobilitarci contro il genocidio (vedi Mobilitiamoci contro il genocidio)
Un invito a ciascuno a contribuire alla Campagna di mobilitazione iscrivendosi al canale Telegram https://t.me/Mobilitiamocicontroilgenocidio MOBILITIAMOCI CONTRO IL GENOCIDIO!
[1] Il ddl 1004 è leggibile qui https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/430506.pdf
[2] Lingue semitiche (o il semiticos.m. ), gruppo di lingue comprendente il babilonese e l’assiro, l’ebraico e l’aramaico, l’arabo e l’etiopico, caratterizzate da un ricco consonantismo, da un sistema di vocali limitato alla serie a, i, u, e da una morfologia costituita da radici formate da tre consonanti. Storicamente si divide in tre gruppi: il gruppo orientale o accadico, che nel II millennio a.C. si divide in babilonese e assiro; il gruppo nord-occidentale, rappresentato dall’ugaritico, il fenicio, l’ebraico, l’aramaico, che poco prima dell’era cristiana sopraffà le altre lingue e dà vita ad alcuni dialetti fra cui il siriaco: di questo sono in uso oggi alcuni dialetti aramaici e, risorta, la lingua ebraica, propria dello stato di Israele; il gruppo sud-occidentale, diviso nelle due tradizioni araba ed etiopica, tuttora vivente come lingua letteraria nelle forme rispettive dell’arabo classico in tutta l’Africa sett., Arabia, Giordania, Siria e dell’amarico, lingua ufficiale dell’Etiopia. Definizione da Oxford Languages
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