È tutto un Trust

Tiziano Trustee Quattrini spiega il percorso legale per l'autodeterminazione

Trust

di Ernesto Melappioni

Cari umani,

nel precedente articolo “SUI MISTERI GIURIDICI DELLA PERSONA UMANA” ci siamo addentrati in una tematica inconsueta e assai complessa. Una questione che riguarda ogni vivente umano fin dalla sua nascita. Oggi, sempre con quello spirito deontologico del giornalista che mira alla tutela della persona umana e al rispetto della verità sostanziale dei fatti, si prosegue con un ulteriore intervista raccolta da Tiziano Trustee Quattrini. Un libero ricercatore giuridico che è riuscito a ottenere dalle istituzioni una serie di riconoscimenti che lo posizionano giuridicamente in uno Stato civile extraterritoriale in diritto internazionale. Documenti che ho avuto modo di verificare direttamente, come ho avuto modo di verificare le sentenze che lo hanno visto attore in alcuni processi dove è stato identificato dai giudici con la denominazione: “Tiziano Trustee Quattrini”.

Diversamente da altre sentenze, dove soggetti generici chiamati in giudizio, vengono identificati con le modalità tipiche della “persona fisica” descritte nel precedente articolo. Fatti che meritano l’attenzione di essere pubblicati, lasciando ognuno libero di farsi una sua soggettiva opinione in merito. Fatti che non sono un esclusiva dell’intervistato, ma una realtà oggettiva che coinvolge una gremita moltitudine di donne e uomini in tutto il paese e anche in altri Stati di Diritto del mondo. Quello che differenzia Tiziano, rispetto ad altri Legali Rappresentati autodeterminati, è la sua particolare posizione di sperimentatore. Probabilmente il testimone più attivo che abbiamo in Italia. Un uomo che di certo non si tira indietro davanti le aule dei tribunali per far valere i suoi diritti sanciti nei trattati internazionali in difesa dei diritti umani universali.

Purtroppo, il più delle volte, per un errore culturale, si è spinti a pensare ai diritti umani universali nei termini proposti solo dalle grandi associazioni internazionali come “Amnesty International”, “Save the Children”, “Human Rights Watch”, “Emergency”, “International Federation for Human Rights” e altre organizzazioni simili che inquadrano la questione in una prospettiva esclusivamente rivolta alla tutela fisica dell’essere umano. Come l’abolizione della pena di morte, la salvaguardia dalle torture e dalle estradizioni forzate, le cure sanitarie, la salvaguardia degli infanti dalla violenza e dalla fame nel mondo e ulteriori presupposti simili. Certamente aspetti di significativa importanza da non trascurare assolutamente, ma ci sono altri aspetti che ancora oggi risultano sfocati e privi d’interesse da parte dell’opinione pubblica. Aspetti come quelli raccontati da Tiziano che vanno a inquadrarsi sul profilo dell’articolo 4 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che cita: Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

È chiaro che l’argomento trattato potrebbe risultare alquanto spinoso e controverso ai più, al limite di quella anomala gogna mediatica rientrante nel fenomeno del “complottismo”. Un tema, per come finora sviscerato nella prima intervista, che si trova immerso nella più completa ignoranza e inconsapevolezza. Un’ignoranza generalizzata che colpisce tutti, non solo il comune mortale, ma anche gli ufficiali pubblici facenti funzione nelle istituzioni e i liberi professionisti come avvocati e notai. Questa non vuole essere in nessun modo la sede per accendere una “caccia alle streghe” contro tutti i pubblici ufficiali delle istituzioni. Perché, a quanto pare, anche loro sono le vittime di quel modus operandi definito da Tiziano come retaggio animale: la paura. La paura dell’autorità, la paura dei superiori, la paura delle ripercussioni sulla condizione lavorativa ed esistenziale.

Una paura vissuta non solo negli ambienti lavorativi delle istituzioni statali, ma ovunque, anche nelle aziende private. Una paura persino analizzata dallo psicologo statunitense Stanley Milgram (New York, 15 agosto 1933 – New York, 20 dicembre 1984). Un ricercatore ricordato soprattutto per i suoi studi riguardanti la determinazione del comportamento individuale da parte di un sistema gerarchico e autoritario che impone obbedienza. La vita di questo psicologo e le sue ricerche sono state raccontate nel film biografico del 2015 dal titolo “Experimenter”, diretto da Michael Almereyda. Un opera che invito vivamente a guardare a chi non l’avesse ancora fatto e a riguardare nuovamente a chi l’avesse già fatto. Pertanto, con questo spirito deontologico dell’ordine dei giornalisti, auguro una buona introiezione di questa seconda intervista gentilmente concessa da Tiziano Trustee Quattrini.

Ernesto: Ciao Tiziano, felice di rincontrarti per proseguire con te questa delicata analisi giuridica. Come stai?

Tiziano: Bene grazie.

Ernesto: Allora Tiziano, te la senti di riprendere da dove eravamo rimasti?

Tiziano: Certamente, se non erro avevamo iniziato ad analizzare l’atto di nascita e avevamo approfondito sulla differenza sostanziale fra “persona fisica” e “persona umana”.

Ernesto: Pressappoco sì. Hai da aggiungere ulteriori informazioni in merito?

Tiziano: Beh! Si. Ci sarebbero molteplici cose da dire in merito. Anzi, ti chiedo di aiutarmi nel restare sul focus. Non sono un ottimo divulgatore, ho i miei limiti e potrei risultare dispersivo o poco comprensibile. Soprattutto ai neofiti che iniziano a venire conoscenza di questa tematica.

Ernesto: Va bene. Farò del mio meglio. Anche se ammetto che la tematica è già di per sé spinosa e difficile da seguire. Se sei d’accordo possiamo ripartire dall’analisi dell’atto di nascita. C’è qualcos’altro su cui vorresti porre l’attenzione in merito?

Tiziano: Si, possiamo ripartire da li. Ci sono sicuramente diversi altri aspetti importanti da attenzionare, come la figura del “dichiarante” assunta genericamente da uno dei genitori. Leggendo attentamente la composizione dell’atto non si menzionano mai le parole: genitore, madre, padre o figlio. Il tutto resta sempre in una formula letteraria alquanto asettica dove si evince la nascita di un bambino attraverso la ricezione di un certificato sanitario. Quello che solitamente viene rilasciato dall’ospedale o dall’eventuale ostrica che ha seguito il parto. Un altro aspetto non trascurabile è che questo bambino non viene mai visto in presenza dal pubblico ufficiale. Infatti, l’atto di nascita, viene redatto su un modello standard con campi vuoti da riempire al momento dal pubblico ufficiale dello Stato civile che raccoglie la dichiarazione. Vicino a uno di questi campi c’è una scritta precompilata che recita: “a detto bambino che non mi viene presentato, ma della cui nascita e sesso mi sono accertato per mezzo di certificato sanitario rilasciato da…”.

Ernesto: Stai dicendo che nell’atto di nascita non si capisce chi siano i genitori del neonato?

Tiziano: No. Non ho detto propriamente questo. Sto dicendo che a un attento esame sintattico il bambino sembra più un pacco che viene trasferito da una situazione a un’altra.

Ernesto: Capisco… Invece, sull’aspetto che il bambino non viene mai visto in presenza dal pubblico ufficiale? Cosa significherebbe?

Tiziano: Questo è un mistero. È una frase precompilata presente in tutti gli atti di nascita. Sicuramente ha una sua logica questa frase. La domanda corretta da porsi in merito è: possibile che tra milioni di dichiarazioni nessun genitore si è mai presentato nella casa comunale con il bambino vivente appresso? Quanto sto affermando è un fatto riscontrabili da chiunque ha la possibilità di esaminare criticamente un atto di nascita.

Ernesto: Quale altre osservazioni sarebbero opportune da approfondire?

Tiziano: Sicuramente la struttura stessa dell’atto che assomiglia verosimilmente al certificato sanitario di un parto in cui si menzionano l’anno, il giorno, il mese e l’orario esatto con i minuti precisi della nascita del neonato.

Ernesto: Cosa intendi dire con esattezza?

Tiziano: Sto dicendo che l’atto stesso sembra proprio un parto giuridico svolto fra le mura della casa comunale in cui viene redatto e sottoscritto. Anche in questa circostanza viene trascritto l’anno, il giorno e il mese; che sono riferimenti accettabili per qualsiasi atto pubblico o contratto in genere. La cosa curiosa è che viene riportato anche l’orario con i minuti esatti della sua redazione e sottoscrizione. Verosimilmente al momento temporale esatto della nascita di un neonato che viene trascritto nel certificato sanitario dai medici che hanno assistito al parto.

Ernesto: Una seconda nascita?

Tiziano: Si, esattamente. La nascita inequivocabile del soggetto giuridico. La nascita della finzione giuridica attribuita al neonato il cui genitore giuridico è lo Stato disponente. Un’emulazione della nascita naturale.

Ernesto: C’è altro da osservare?

Tiziano: Sicuramente la figura dei testimoni.

Ernesto: Ti riferisci ai testimoni che sottoscrivono l’atto di nascita insieme al genitore dichiarante?

Tiziano: Si, ma è un osservazione che si estende anche in altri ambiti non solo negli atti di nascita. Per come già detto nella scorsa intervista: lo Stato non ha capacità giuridica personale essendo anch’esso una finzione giuridica. Pertanto, ha bisogno della capacità giuridica dei viventi umani per svolgere la sua funzione. Nel caso dell’atto di nascita i testimoni rappresentano il popolo. Coloro che trasmettono capacità giuridica alla finzione giuridica dello Stato. Per come analogamente accade in altre circostanze. Per esempio, i testimoni che sono presenti davanti un notaio durante un atto di compravendita. Anche in questo caso i testimoni sono i rappresentanti del popolo che trasferiscono capacità giuridica alla finzione giuridica dello Stato.

Ernesto: Vediamo se ho capito bene: ciò che vuoi sottolineare è cha alla fine siamo sempre noi viventi i reali disponenti giuridici seppur nella completa inconsapevolezza? È questo che intendi dire?

Tiziano: Assolutamente sì. In questo percorso, al di là dell’aspetto prettamente burocratico dei documenti e di tutte le difficoltà pratiche che si possono riscontrare, è fondamentale capire questo passaggio: è sempre il vivente umano a disporre e a trasferire la sua capacità giuridica alle finzioni giuridiche che utilizza e sottoscrive. Una volta capito questo, risulta più chiaro tutto il resto. Se l’individuo non è consapevole, quindi non è in grado di far luce interiore a quale finzione giuridica sta trasferendo la sua capacità giuridica con la sua firma, tutto il resto risulta un labirinto. Quello che va interiorizzato è che, il vivente umano, in quanto entità naturale, è pre-giuridico e pre-statale. Esiste dapprima della creazione dei sistemi giuridici. Se non esistesse l’entità del vivente umano non esisterebbero neanche i sistemi giuridici. E quanto detto non è una mia affermazione, ma un dato di fatto espresso anche da illustri studiosi di diritto internazionale come lo è stato il professor Antonio Papisca. Un difensore dei diritti umani e docente emerito di Relazioni internazionali all’Università di Padova. In un suo famoso articolo, dal titolo “Nessuno è sconosciuto”, viene affermato che la personalità giuridica della persona umana è un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura. Quindi, è il vivente umano, con le sue parole e le sue azioni, il vero disponente e creatore della realtà giuridica che vive, sempre e comunque.

Ernesto: In buona sostanza, che cos’è un atto di nascita?

Tiziano: In primo luogo, posso dire che è un atto pubblico in cui viene creata dal nulla la finzione giuridica “COGNOME e NOME” come una proprietà dello Stato. In secondo luogo, posso dire che lo schema di questo atto pubblico è riconducibile a quello dei Trust e il “COGNOME e NOME” è la denominazione di questo Trust.

Ernesto: Che cos’è il Trust?

Tiziano: Il Trust è un istituto giuridico che permette di architettare posizioni giuridiche basate su legami fiduciari. La traduzione letterale di Trust è “fiducia”. Mentre, la traduzione concettuale giuridica di Trust è: “affido”. Nel Trust esistono tre figure giuridiche: la prima figura è quella del disponente, il soggetto giuridico che istituisce il Trust e pone le disposizioni; la seconda figura è quella del Trustee, il soggetto giuridico che amministra il Trust secondo le disposizioni date dal disponente; la terza figura è quella del beneficiario.

Ernesto: Procediamo con un passo alla volta. Come si posizionano queste figure all’interno dell’atto di nascita?

Tiziano: In breve, nell’atto di nascita il disponente è lo Stato, il Trustee è il Comune che redige l’atto di nascita e il beneficiario è il soggetto giuridico nato dal nulla “COGNOME e PRENOME” che viene attribuito al neonato vivente. In buona sostanza la denominazione stessa del Trust.

Ernesto: Quindi il mio COGNOME e NOME è un Trust?

Tiziano: Esattamente. Basta che osservi con questi occhi giuridici la tua carta d’identità. Troverai in prima istanza “REPUBBLICA ITALIANA” che è lo Stato disponente; in seconda istanza il “COMUNE” che ha rilasciato la carta d’identità, o meglio il Trustee che amministra il Trust secondo le disposizioni del disponente; e in ultima istanza il COGNOME e NOME che è il beneficiario. Ti ricordo che stiamo sempre parlando di finzioni giuridiche alle quali i viventi umani trasferiscono capacità giuridica a seconda delle loro funzioni.

Ernesto: Potresti spiegarti meglio? Magari con degli esempi pratici?

Tiziano: Rifletti: è vero oppure no che il tuo Comune di residenza è anche la tua “amministrazione”?

Ernesto: Si, è vero.

Tiziano: Questo perché amministra in tutto e per tutto il Trust denominato MELAPPIONI ERNESTO per conto e secondo le disposizioni dello Stato disponente che nel nostro caso nazionale è la REPUBBLICA ITALIANA.

Ernesto: Ma io sono nato a Roma e oggi vivo in un altro Comune?!

Tiziano: È vero, ma in un Trust, l’amministratore o Trustee, può anche essere sostituito nel tempo. Se hai svolto questo cambiamento di residenza da maggiorenne, con i documenti che hai sottoscritto con la tua capacità giuridica, attraverso gli ufficiali pubblici facenti funzione, hai permesso al nuovo Comune di subentrare come amministratore del Trust MELAPPIONI ERNESTO. Ne più e ne meno di un pacco merce che viene dislocato dal magazzino di una città a un altro magazzino di un’altra città appartenenti entrambi alla medesima azienda, che nel caso metaforico è lo Stato Italia.

Ernesto: Quello che ancora non capisco in questo groviglio dell’atto di nascita è la figura del genitore dichiarante. Che ruolo ha? Dove si posiziona nel Trust?

Tiziano: Bella domanda. Per rispondere a questo interrogativo bisognerebbe prima capire quali sono le disposizioni dello Stato disponente.

Ernesto: Quali sono?

Tiziano: Le leggi, le norme, tutto ciò che concerne la materia legislativa vigente fa parte del bagaglio delle disposizioni generali dello Stato disponente. Pertanto, i genitori, sono ulteriori figure fiduciarie del Trust.

Ernesto: Che cosa intendi dire?

Tiziano: Ti è mai capitato di imbatterti in notizie oppure circostanze in cui è stato revocato “ l’affido ” dei figli minori ai legittimi genitori?

Ernesto: Si.

Tiziano: Lo vedi? Tutto torna. Le parole nel linguaggio giuridico hanno un preciso peso e potere e determinano la realtà giuridica degli eventi.

Ernesto: Caspita! Altro che tana del bianconiglio nel paese delle meraviglie. A tuo dire questa tana è una voragine d’ignoranza generalizzata. Per poter vivere serenamente dovremmo avere tutti una laurea in giurisprudenza.

Tiziano: Beh! Non sarebbe una cattiva idea. Faciliterebbe di gran lunga questo percorso se utilizzata nell’ottica giusta. In buona sostanza le finzioni giuridiche dei genitori rientrano nelle disposizione fiduciarie del Trust COGNOME e NOME attribuito al figlio. Nel caso specifico le disposizioni sono quelle disposte nell’articolo 320 del Codice civile. Infatti, questo articolo stabilisce che i genitori sono i legali rappresentanti dei figli fino alla loro maggiore età o alla loro emancipazione, a condizione che sia assolta la responsabilità genitoriale disposta in ulteriori articoli del Codice civile. Nel momento che questa responsabilità genitoriale non viene assolta si attiva la macchina dello Stato disponente attraverso il Comune Trustee e conseguentemente attraverso un giudice che ha il potere di revocare la relazione fiduciaria presente nel Trust, cioè l’affido temporaneo fino alla maggiore età o alla conseguita emancipazione del figlio.

Ernesto: Era questo il motivo della tua osservazione sulla sintassi dell’atto di nascita? Mi riferisco alla tua affermazione precedente quando hai detto che il figlio sembra più un pacco che viene trasferito da una situazione a un’altra.

Tiziano: Certamente. Da un punto di vista strettamente giuridico, fondato sulle finzioni giuridiche, il Trust dell’atto di nascita è una proprietà dello Stato. Di riflesso, questa proprietà, a causa della generalizzata ignoranza giuridica, si riverbera per effetto giuridico sul neonato vivente. L’unico individuo oggettivamente incapace di intendere e di volere per condizione naturale. Diversamente da tutti gli altri attori in gioco che partecipano alla redazione dell’atto di nascita come: il genitore dichiarante, i testimoni e il pubblico ufficiale. Figure che, seppur adulte e aventi capacità d’intendere e di volere, sono inconsapevoli di quello che stanno giuridicamente facendo. Per il semplice fatto che anche loro, da neonati, hanno subito lo stesso trattamento e sono vittime del medesimo dramma. Se volessimo usare una metafora psicologica potremmo affermare che è una sorta di coazione a ripetere freudiana sul piano intergenerazionale. Nella sostanza dei fatti il genitore dichiarante cede il figlio vivente, seppur inconsapevolmente, alla macchina giuridica dello Stato disponente.

Ernesto: Da quanto emerso finora mi verrebbe da dire che: “ è tutto un Trust !!!”.

Tiziano: E non dici nulla di sbagliato. Dal punto di vista giuridico è la realtà oggettiva dei fatti. Basterebbe riflettere sul concetto di “Stato Civile”. Il cognome di una persona rappresenta ciò che un tempo era definito “casato”. Il cognome altro non è che lo Stato di provenienza del prenome. Con l’atto di nascita questo Stato di provenienza viene trasferito allo Stato nazionale che inglobandolo ne diventa l’effettivo disponente. Anche un contratto di lavoro o una banale compravendita sono ulteriori forme di Trust. Per il semplice fatto che esite la terza entità dello Stato disponente che con le sue disposizioni di legge crea o attribuisce dal nulla tutte le finzioni giuridiche esistenti utili alla macchia complessiva dello Stato per svolgere le sue funzioni grazie al trasferimento della capacità giuridica dei viventi umani.

Ernesto: Dove dovrebbe condurre questo percorso legale che hai fatto tu?

Tiziano: Da un punto di vista strettamente pratico alla liberazione giuridica del vivente umano dallo Stato disponente domestico. Quindi alla riacquisizione di tutti quei diritti di cittadinanza internazionale e di libertà che sono stati sospesi con l’atto di nascita. Diritti prossimi alla condizione umana naturale. Diritti, che seppur teoricamente garantiti dalle ratifiche dei trattati e convenzioni internazionali in difesa dei diritti inalienabili dell’uomo e del fanciullo, non sono mai giuridicamente applicati. Invece, da un punto di vista strettamente spirituale, alla reintegrazione della trinità umana dell’individuo tra corpo, anima e spirito. Una riunificazione che si manifesta con il ritorno al godimento effettivo dei diritti umani universali e della libertà in ambito giuridico internazionale ed extraterritoriale dello status personale.

Ernesto: E tu ci sei riuscito?

Tiziano: In linea di massima sì. Mancherebbe all’appello solo un’ultima conclusiva porta da attraversare sulla quale ci sto lavorando assiduamente. Al momento sono riconosciuto come organismo extraterritoriale con personalità giuridica internazionale.

Ernesto: All’atto pratico questo in cosa consisterebbe?

Tiziano: Consiste essenzialmente in una riqualificazione del proprio Stato Civile personale, con la possibilità di estraniare i propri beni dalla giurisdizione domestica.
Quindi l’estraneazione dei beni mobili e immobili dal cespite delle istituzioni facenti funzione dello Stato domestico.

Ernesto: Puoi fare degli esempi pratici?

Tiziano: Per esempio, comunemente si crede che un immobile, per il semplice fatto di averlo acquistato, sia di proprietà dell’acquirente. Senza tener conto del cespite del sistema catastale statale. Nella realtà oggettiva dei fatti giuridici, la proprietà di un immobile, all’interno della giurisdizione domestica dello Stato, resta sempre e comunque una proprietà dello Stato. In buona sostanza quella che si crede essere una proprietà altro non è che una messa in “affidamento” di una particella del territorio dello Stato secondo le sue disposizioni di legge. Tant’è che per fare un rogito immobiliare si ricorre a un atto pubblico eseguito da un notaio facente funzione. Quindi, si ritorna al medesimo schema del Trust dell’atto di nascita. Dove sussiste un disponente, un amministratore e un beneficiario. La stessa identica cosa dicasi per gli autoveicoli che sottostanno al gioco del PRA, il pubblico registro automobilistico. Lo schema è sempre lo stesso e si ripete all’infinito.

Ernesto: Quindi con questo percorso ci si può liberare da tutte le ingerenze dello Stato nella vita privata?

Tiziano: Attenzione! Questo percorso non è una escamotage per eludere il sistema giuridico interno allo Stato Italia. Se è vero che, portandolo a buon fine si ottengono maggiori diritti, è altrettanto vero che si ricevono maggiori doveri civici e responsabilità in ambito internazionale. Chi scegli di fare questo percorso solo per l’ottenimento dei benefici materiali non arriva tanto lontano. Il percorso stesso ti porta a una maggiore consapevolezza e responsabilità civica delle proprie azioni giuridiche, sia nei riguardi delle istituzioni, sia nei riguardi di tutti i viventi umani. È un percorso interamente fondato sull’attivazione dei diritti umani universalmente riconosciuti. In merito vorrei leggerti l’articolo 6 della Dichiarazione dei Difensori dei Diritti Umani del 1999 che cita espressamente: Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri:

  1. a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni;
    b) come previsto negli strumenti internazionali sui diritti umani ed in altri strumenti applicabili, di pubblicare liberamente, comunicare o distribuire ad altri opinioni, informazioni e conoscenze su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
    c) di studiare, discutere, formare ed esprimere opinioni sull’osservanza, sia nella legge che nella pratica, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e, attraverso questi ed altri mezzi appropriati, di attirare la pubblica attenzione su questa materia.

Ernesto: Caspita! È proprio quello che stiamo facendo con queste interviste.

Tiziano: Esattamente. È chiaro che quelli che stanno portando avanti questo percorso legale come il sottoscritto, con le loro azioni, stanno promuovendo un accrescimento della consapevolezza sociale internazionale. Possiamo affermare di essere dei pionieri di avanguardia, ma l’intento di fondo è quello di migliorare la condizione umana in generale. Sicuramente sono importanti le associazioni internazionali che si occupano di promuovere, difendere e far applicare i diritti umani basilari, la dove non sussistono le condizioni politiche ed economiche necessarie per attuarli come: l’abolizione della pena di morte, le estradizioni forzate, la violenza sugli infanti, la fame e le povertà nel mondo e via discorrendo. Ma è altrettanto importante promuovere e difendere i diritti umani universali all’interno delle giurisdizioni domestiche, là dove, fortunatamente, come nel nostro caso italiano, non sussistono quei drammi, ma una carenza culturale generalizzata che ne impedisce la loro piena attuazione ovunque. E questo dipende solo da noi senza aspettarci nulla dalle istituzioni. Perché siamo noi viventi i veri disponenti del sistema giuridico nazionale e internazionale.

Ernesto: Conoscendo altri aspetti delle tue vicissitudini che ancora non abbiamo messo a disposizione dei lettori, immagino che sia un percorso estremamente arduo e pieno di ostacoli.

Tiziano: Di certo non sono i documenti la forza di questo percorso, ma lo spirito che gli viene impresso pazientemente con lo studio, la meditazione e l’azione. In queste circostanze ricordo sempre che non è la spada a fare il guerriero. Se si è capaci di brandire una spada possiamo difenderci anche con un pezzo di ferro qualunque. Voglio semplicemente dire che si potrebbe anche avere a disposizione la migliore automobile del mondo, ma prima non si è conseguita la capacità di guidarla non ci porterà da nessuna parte. Un po’ come nei racconti su Gesù quando monta sull’asinello ed entra in Gerusalemme. I documenti sono come quell’asinello. Sono solo lo strumento capace di aprire le porte per entrare nella città santa, che è un luogo strettamente interiore all’individuo umano. Se non si interiorizza l’atto spirituale dell’autodeterminazione per migliorare sé stessi e il mondo circostante, non si ottiene neanche la capacità di far valere i documenti che abbiamo costituito. Anche perché da studiare ce n’è molto.

Ecco perché all’inizio di questa intervista mi sono definito ricercatore giuridico. Purtroppo, in questo percorso, se si vogliono conseguire dei risultati soddisfacenti è necessario entrare nella mentalità e nel linguaggio giuridico imparando a difenderci da soli come se fossimo gli avvocati di noi stessi. Tra l’altro, come già affermato, in un ambiente in cui neanche i pubblici ufficiali, gli avvocati o i notai sono pienamente preparati sulla tematica. Perché anche loro, come tutti, sono abituati alle solite routine lavorative. Abituati forzatamente a formulare i soliti atti, a fare le solite pratiche, ad affrontare le cause nelle solite modalità, a percepire i reati per come burocrazia generalmente comanda. Se si è intenzionati a uscire dalla condizione dello Stato disponente, male interpretato quasi da tutti, è necessario acquisire la piena facoltà giuridica di disporre coscientemente delle nostre azioni giuridiche. Questo è certamente un percorso che accresce la consapevolezza individuale sul: chi siamo, cosa facciamo e a cosa serviamo in questa vita.

Ernesto: Bene. Se sei d’accordo propongo di fermarci qui per oggi. Su questo aspetto determinante della responsabilità individuale in questo percorso. Che ne dici?

Tiziano: Va bene.

Ernesto: Ti andrebbe di proseguire con un’altra intervista?

Tiziano: Ma certo. Se lo spirito è quello di offrire un servizio sociale di utilità pubblica certamente sì. I diritti umani universali sono un bene che tutti dovrebbero conoscere e imparare a far applicare.

Ernesto: Grazie mille Tiziano per la tua disponibilità.

Tiziano: Grazie a te Ernesto per l’opportunità di rendere pubblica questa tematica.

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