di C.Li.Va – Comitato toscano per la libertà di scelta vaccinale.
Un militare durante l’obbligo di green pass per accedere al luogo di lavoro si è presentato comunque in caserma e “allorché i militari all’ingresso erano impegnati in altre incombenze faceva comunque ingresso in caserma e vidimava la presenza in ingresso” .
Su questo fatto il giudice adotta “una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425” e la motivazione è che “L’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilevo che l’ingresso in caserma dell’imputato – soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass” Come abbiamo sempre sostenuto infatti il green pass “di draghiana memoria” non garantiva alcuna sicurezza visto che i soggetti vaccinati si infettano come i non vaccinati, quindi nessuna differenza da un punto di vista di tutela della salute pubblica. “questo Giudice intende discostarsi da tale interpretazione, rilevando che i vaccini per SARS-Cov-2 in commercio non sono strumenti atti in alcun modo a prevenire il contagio dal virus. Qui non si discute, peraltro, come e evidente, della idoneità o meno dei vaccini in commercio a prevenire le forme acute della malattia, che è tutt’altra questione, non di interesse per il presente giudizio, bensi della capacità, o meglio della incapacità, di tali vaccini quale strumento di prevenzione del contagio” I vaccini covid 19 (e non solo quelli ricordiamoli ma anche buona parte di quelli obbligatori per i bambini) NON prevengono dal contagio. “Il Giudice quindi non può limitarsi a recepire passivamente e supinamente dei dati scientifici ancora non definitivi e provvisori, sia pure se provenienti dalle autorità nazionali ed internazionali preposte alla ricerca scientifica, con apodittici richiami a tali dati. Nel caso che ci occupa, in affetti, questo Giudice ritiene non provata l’efficacia vaccinale per SARS-CoV-2 quale strumento di prevenzione del contagio – e ciò lo si ripete non solo in una misura prossima al 100% bensi in una qualsiasi misura percentuale superiore allo zero – risultando piuttosto quale fatto notorio, cioè quale dato incontrovertibile emergente dal naturale accadimento dei fatti (id quod plerumque accidir), che i soggetti vaccinati per SARS-CoV-2 possano contrarre e trasmettere contagio e che, di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti” Infine alcuni bellissimi passaggi sul tema della sospensione da lavoro prevista dai vari decreti del governo Draghi per chi risultava sprovvisto di green pass: “Una tale interpretazione, esasperatamente formalistica e cinica, finisce anche per svilire la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro, quale imprescindibile mezzo di sostentamento e di sviluppo della persona umana” “Sul lavoro, infatti, si fonda non solo la dignità professionale ma anche la dignità personale dell’essere umano che vuole mantenersi con le proprie forze, costituendo il reddito da lavoro per lo più li reddito di sussistenza, senza li quale si scivola nel degrado e nella dipendenza” “Il lavoro, quindi, per una persona che intende vivere una vita libera e dignitosa, non è una scelta, bensi una necessità. Non vi è quindi margine di scelta alcuno per li lavoratore, li quale se vuole continuare a sopravvivere dignitosamente, si vede costretto a sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio, essendo previsto, per il caso di non adempimento, al sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.”
Al giudice Andrea Cruciani sentiamo di rivolgere un GRAZIE per il coraggio e per l’onestà di aver scritto questo dispositivo.
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