di Giuseppe Altieri
Con l’approvazione della Direttiva 412/2015 Unione Europea ha declinato alle sue prerogative sulla possibilità di consentire la coltivazione commerciale di piante Ogm a livello comunitario, restituendo tale titolarità agli stati nazionali. Malgrado 19 stati abbiano recepito tale normativa applicandola per vietare la coltivazione di qualunque pianta Ogm sul loro territorio, le polemiche tra stati non sono cessate. Difatti, anche gli stati che vietavano la coltivazione di Ogm (quindi che avevano usato la direttiva per fare un cosiddetto Opt-out), hanno continuato a votare nei vari consessi europei per vietare la coltivazione di Ogm anche negli stati che non avevano attuato l’Opt-out (opzione di uscita) da tale pratica agronomica. Quindi chi vieta gli Ogm è libero di vietare, ma chi vorrebbe coltivarli non lo può fare: una evidente limitazione delle libertà ed autonomie nazionali.
Ora tutto è Ogm: dalla Mutagenesi al Genome editing
La Corte Europea di Giustizia il 25 luglio 2018 ha emesso una complessa e tribolata sentenza innescata da alcune organizzazioni agricole francesi ostili all’uso degli Ogm.
La questione trasmessa alla Corte dal competente Ministero francese, riguardava una pianta di colza resistente all’erbicida glifosate. Pur essendo frutto di mutagenesi, questo tipo di mutazione agli occhi dei ricorrenti apriva la strada alla legittimazione della tecnologia del Genome editing che attraverso varie tecniche (oligonucleotidi, TALEN, Zinc Finger e soprattutto CRISPR/Cas9) imita alla perfezione gli eventi di mutagenesi spontanea o indotta da mutageni fisici o chimici, senza dover introdurre DNA esogeno.
La Corte ha sentenziato che tutte le volte che l’uomo agisce sul patrimonio genetico vegetale genera un Ogm.
Quindi sono Ogm sia le piante nate sin dal 1953 da mutagenesi (in genere dopo irraggiamento con raggi gamma, tipicamente cobalto 60), sia i classici Ogm pensati e commercializzati dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso, sia le tecnologie del Genome editing nate dopo il 2012 dalle intuizioni della microbiologa francese Emmanuelle Charpentier e della biochimica statunitense Jennifer Doudna, premiate a dicembre 2020 col Nobel per la Chimica proprio per questa tecnologia che impiega la tecnologia del CRISPR/Cas.
La sola differenza tra i tre sistemi di modifica del patrimonio genetico vegetale è che la mutagenesi chimica e fisica non deve inizialmente rispettare la direttiva 18/2001 sugli Ogm a meno che non ci sia un qualsiasi stato europeo che lo richieda. Tale sentenza se da un lato condanna il genome editing al confinamento della normativa sugli Ogm pensata un decennio prima che CRISPR si diffondesse nel mondo, dall’altro genera due paradossi che impongono al legislatore europeo di rivedere l’intera disciplina.
Difatti la stessa identica pianta potrebbe essere regolamentata in tre modi diversi a seconda della sua origina, ma senza che esistano modi per distinguerle tra loro. La stessa identica pianta, immaginiamo proprio quella colza resistente all’azione del diserbante glifosate, potrebbe nascere da un evento spontaneo casuale, da un esperimento di mutagenesi con radiazioni ionizzanti o da una correzione attuata mediante CRISPR. Ma sequenziando l’intero DNA vegetale non vi sarebbe alcuna differenza che consenta di risalire alla sorgente della variazione genetica. Un qualunque organo ispettivo non saprebbe come considerare un simile campione vegetale.
Inoltre si verifica il fatto che tantissime delle piante coltivate anche in agricoltura biologica derivano direttamente o sono incrociate con una delle 3364 piante nate da mutagenesi chimica o fisica e commercializzate da quasi settanta anni tra cui il nostro grano duro Creso con cui facciamo la pasta da quarant’anni.
Si genera così l’incongruenza che si coltivano da decenni in agricoltura biologica piante ora definite Ogm dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea. E quando tutto è Ogm, nulla più è Ogm.
Norme internazionali
Al fine di garantirsi dai possibili rischi all’ambiente e alla salute umana derivanti dagli OGM, la Comunità Internazionale ha creato, in ottemperanza all’Articolo 19 della Convenzione sulla Diversità Biologica, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.
Lo stesso argomento in dettaglio: Protocollo di Cartagena. |
Note
- ^ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari
- ^ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/eur20680en.pdf
^ Regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati
^ Roberto Defez al convegno internazionale Science for Peace – Milano 14 e 15 novembre 2014
^ “Alemanno voleva proibire gli Ogm, siamo intervenuti su Letta e B.” Cablogramma confidenziale dell’ambasciata USA. L’Espresso
^ Sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 Archiviato il 14 maggio 2011 in Internet Archive.
^ Sole 24 Ore, su ilsole24ore.com.
- Roberto Defez, La Corte di Giustizia europea condanna i pregiudizi anti-Ogm dell’Italia, in Il Foglio, 13 settembre 2017. URL consultato il 19 settembre 2017.
Voci correlate
Collegamenti esterni
(EN) Registro Comunitario degli alimenti e mangimi geneticamente modificati, su ec.europa.eu.
(EN) Elenco degli OGM autorizzati nell’ambito della direttiva 90/220/CEE, su ec.europa.eu.
(EN) Elenco degli OGM autorizzati nell’ambito della direttiva
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DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 227
Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita’ per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (16G00240) (GU Serie Generale n.288 del 10-12-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016
- Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della
comunicazione di cui al comma 4: a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall’adottare le misure di cui al comma 1; b) e’ vietato impiantare l’OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4 nelle aree alle quali tali misure sono riferite; c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera b) nonche’ l’autorita’, di cui all’articolo 35-bis, comma 4, competente all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo. 6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera g), con il Ministro dell’interno, nonche’ d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dette misure sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
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