Consenso libero e informato

Perchè l'obbligo vaccinale previsto per gli operatori sanitari dal decreto Draghi, viola la Costituzione e i trattati internazionali

Un intervento in campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, liberamente, in qualsiasi momento, ritirare il suo consenso .

di Eros Cococcetta

Si sente sempre parlare per i vaccini, come per tutte le prestazioni sanitarie, di “consenso informato”; ma questa dicitura è sbagliata perché quella corretta è “consenso libero e informato“, come previsto dall’art. 5 del Trattato di Oviedo del 1997[1], dall’art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (del 2000 – 2007)[2] e anche dall’art. 1 della nostra legge n. 219/2017, che riguarda proprio il consenso nei trattamenti sanitari.

Tuttavia il decreto Draghi n. 44 del 1° aprile scorso, ignorando (annullando) completamente la Costituzione e i suddetti trattati, ha stabilito l’obbligo vaccinale (art. 4) per il personale medico e sanitario prevedendo il demansionamento o la sospensione dello stipendio nei confronti del personale sanitario che rifiuterà il vaccino. Trattasi di una palese minaccia e costrizione violenta della libertà degli operatori sanitari mediante un meschino ricatto, che annulla completamente il libero consenso degli operatori sanitari, che non sono cittadini di serie B ma persone che vivono del proprio lavoro (e non giocando alla roulette della borsa e dei mercati finanziari). In altre parole non si può dire da una parte che il consenso deve essere libero e informato e dall’altra minacciare il demansionamento o la sospensione dello stipendio a chi non si vaccina per il semplice motivo che il consenso non è più libero ma coartato. Per chi non è coinvolto direttamente questa imposizione decisa dal Governo potrebbe apparire quasi comica o ridicola, ma la stessa cosa non possono pensare gli operatori sanitari che per loro libera scelta non intendono vaccinarsi (ed hanno molti motivi per pensarlo) e che si trovano coinvolti in questo disastro.

Contro questa norma liberticida, che in un colpo solo viola la Costituzione e i trattati internazionali, ci sarà sicuramente una valanga di ricorsi alla Corte Costituzionale, alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU, che è una Corte internazionale istituita nel 1959 e non un organo della UE, pur avendo sede a Strasburgo – infatti della CEDU fanno parte 47 Stati tra cui anche i 27 Stati UE) e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con sede a Lussemburgo che è il massimo organo di giustizia della UE.

Le norme dei trattati europei e internazionali sottoscritti dall’Italia valgono tutte e non soltanto quelle che vanno contro il popolo, come il pareggio di bilancio di cui al patto di stabilità e crescita (PSC) del 1997 (poi fiscal compact), sospeso a malincuore dalla Commissione europea fino al 2023 a causa della crisi economica dovuta al covid. Ci sono anche i trattati a favore dei cittadini – come il Trattato di Oviedo e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – che non si possono ignorare o fare finta che non esistano, perché esistono e sono molto importanti, dato che servono a fermare gli abusi di potere da parte delle autorità e dei governi.

Da ultimo è il caso di precisare che la Costituzione è giuridicamente superiore ai trattati internazionali, ma non le leggi che devono rispettare sia la Costituzione che i trattati. Quindi, stante il tenore dell’art. 32 Cost. (soltanto la legge può stabilire l’obbligatorietà di un trattamento sanitario, ma comunque “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”), la Corte Costituzionale potrebbe in ipotesi ritenere legittimo, almeno in parte, il citato art. 4 del DL n. 44 del 2021 (anche se la Corte tiene in grande considerazione i trattati internazionali), ma lo stesso non potrebbero dire le citate Corti europee (CEDU e CGUE) poiché tenute a rispettare pienamente le norme dei trattati sopra richiamati.

Vedremo come andrà a finire ma in ogni caso le manifestazioni popolari (oltre ai ricorsi legali) avranno un peso molto importante per le decisioni che prenderanno i giudici competenti, il Governo e le autorità amministrative.

NORMATIVA: 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf

ART. 32 COSTITUZIONE

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

https://rm.coe.int/168007d003

TRATTATO DI OVIEDO del 1997 – Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina Oviedo, 4 aprile 1997

Capitolo II – Consenso – Articolo 5 – Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato CONSENSO LIBERO E INFORMATO.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=IT

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (approvata nel 2000 a Nizza e nel 2007 da Parlamento, Consiglio e Commissione Europea).

Articolo 3 – Diritto all’integrità della persona

  1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
  2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
  3.   a) il CONSENSO LIBERO E INFORMATO della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
  4.   b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
  5.   c)  il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
  6.   d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-16&atto.codiceRedazionale=18G00006&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.9438621902698823&title=lbl.dettaglioAtto

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Vigente al: 02-05-2021

Art. 1 – Consenso informato

  1. La presente legge, nel  rispetto  dei  principi  di  cui  agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli  articoli  1,  2  e  3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,  tutela  il diritto    alla    vita,    alla    salute,    alla    dignità     e alla autodeterminazione  della  persona  e   stabilisce   che   nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del CONSENSO LIBERO E INFORMATO della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

[1] https://rm.coe.int/168007d003

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=IT

da non confondere con la CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU) Firmata nel 1950 dal Consiglio d’Europa – https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

 

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